Art. 21.
(Fondo unico).

      1. Il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo destinato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, di seguito denominato «Fondo unico», è costituito:

          a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo;

 

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          b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi partner, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

          c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, province, comuni ed altri enti locali;

          d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da finanziare a dono, ivi inclusi e distinti quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 22;

          e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;

          f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;

          g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;

          h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

          i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;

          l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

      2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge finanziaria. Essi sono stabiliti per il quinquennio successivo, senza possibilità di riduzioni, al fine di garantire l'assunzione di impegni certi per la realizzazione delle

 

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iniziative di cooperazione che hanno, generalmente, durata pluriennale. L'importo dei predetti stanziamenti deve essere di entità tale da soddisfare gli impegni presi dall'Italia in sede internazionale, e in particolare l'impegno di destinare, entro il 2010 almeno lo 0,51 per cento ed entro il 2015 almeno lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo dell'Italia, alla cooperazione internazionale. Per il finanziamento di tali iniziative non è richiesta l'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, anche nel caso in cui il finanziamento avvenga sotto forma di credito d'aiuto. I residui non utilizzati sono riportati all'esercizio successivo.
      3. Gli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria al Fondo unico sono iscritti in apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato, per essere trasferiti entro trenta giorni al Fondo unico.
      4. Le risorse previste per la cancellazione e la conversione del debito estero in applicazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, confluiscono nel Fondo unico, al fine di migliorare il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale con quelle della cancellazione e della conversione del debito. In ogni caso, i fondi destinati alla cancellazione e alla conversione del debito sono iscritti in una contabilità separata, in modo da garantire la separazione, finanziaria e contabile, delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo da quelle destinate alla cancellazione e alla conversione del debito.